Scopriamo le doppie imposizioni Italia – Romania

La scelta della Internazionalizzazione o Delocalizzazione di Impresa è sicuramente in netta
connessione degli Asset di controllo delle nuove società estere che si desiderano costituire.
Nel piano di fattibilità che si va a redigere per il Cliente è necessario tenere in considerazione a
seconda della partecipazione il comportamento nei confronti delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni, decidere di considerarle o meno, a seconda della partecipazione con persone
giuridiche di varie giurisdizioni (nazionalità).

Ricordiamo che esistono Convenzioni Nazionali ed Europee, altra scelta da considerare.
Un esempio di una Legge Europea che regolamenta i dividendi tra una Società Srl/Spa (di capitali)
che controlla una Società di diritto rumeno:
– se la partecipante partecipa con più del 25% al capitale della Società rumena e/o da più di
un anno, alla distribuzione dei dividenti, la Società di Capitali Italiana non pagherà allo
stato rumeno la sua quota, ma salderà direttamente la tassa in Italia quando la Srl/Spa
Italiana a sua volta distribuirà i dividendi alle persone fisiche socie.

A questo link della finanza rumena potete trovare tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che
sono indicate per i prestiti con interessi della controllante, i dividendi, utili ecc. ecc. a volte
conveniente considerarle altre volte no sarà, il Professionista Fiscale a guidare il Cliente in
queste valutazioni e proiezioni.

Qui di seguito i punti cardine della legge contro la doppia Imposizione tra Italia-Romania:

RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 28 /2016

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.217/24.03.2016 la Legge n. 28 avente ad oggetto
la ratifica della nuova Convenzione Romania -Italia, stipulata per evitare le doppie imposizioni
sui redditi e per prevenire le evasioni fiscali, insieme al Protocollo addizionale, sottoscritto a Riga
il 25 di aprile 2015. Nonostante l’adozione della suddetta Legge sia avvenuta in Romania già dal
2016, l’iter di approvazione nel Parlamento italiano si è concluso soltanto recentemente. Vi
presentiamo di seguito le principali modifiche apportate alla Convenzione in
commento, che diverranno applicabili a partire dal 01.01.2018.

IMPOSTA SUI REDDITI DERIVANTI DAI DIVIDENDI

L’imposta sui redditi derivanti dai dividenti viene ridotta dal 10% al 5% con la possibilità di
ulteriore riduzione pari allo 0% al verificarsi di alcune condizioni.
Vi ricordiamo che relativamente all’imposta sui dividendi si applicano le previsioni più favorevoli
tra la normativa interna, la Convenzione contro l e doppie imposizioni e la normativa europea.
Attualmente, la normativa romena prevedere un’aliquota pari al 5%, mentre la normativa europea
prevedere l’esenzione di tale imposta al rispetto di alcune condizioni.

IMPOSTA SUI REDDITI DERIVANTI DAGLI INTERESSI

La ritenuta applicabile da uno Stato contraente, sui redditi maturati con riferimenti agli interessi
da parte di un soggetto residente di un altro Stato contraente viene ridotta dal 10% al 5%. Anche

per l’imposta sui redditi derivanti dagli interessi la normativa europea prevede una riduzione
dell’imposta allo 0%, al rispetto di alcune condizioni. Inoltre, conformemente alla nuova
Convenzione, le penalità dovute ai pagamenti in ritardo non sono più assimilabili agli interessi.

IMPOSTA SUI REDDITI DERIVANTI DAI CANONI

Anche la ritenuta applicabile sui canoni viene ridotta dal 10% al 5%. In maniera del tutto simile ai
dividendi e agli interessi, anche l’imposta sui canoni può essere ridotta allo 0% al rispetto di alcune
condizioni, conformemente alle previsioni di cui alla normativa europea.

IMPOSTA SULLE COMMISSIONI

Conformemente alle previsioni di cui alla vecchia Convenzione, i redditi derivanti dalle
commissioni ottenute da uno Stato contraente potevano essere assoggettate all’imposta del 5% in
detto Stato, imposta del tutto eliminata nella nuova Convenzione.

UTILI DI CAPITALE

Una delle modifiche sostanziali in merito all’articolo relativo agli utili di capitale riguarda
l’alienazione di azioni detenute da società la cui attività sia riconduci bile per più del 50% a beni
immobili (le cosiddette società immobiliari), imponibile nello Stato in cui sono ubicati gli immobili.

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DIPENDENTI

Il limite di 183 giorni oltre il quale i redditi vengono assoggettati ad imposta in un detto Stato
viene calcolato conformemente alla nuova Convenzione, rapportandoli a qualsiasi periodo di 12
mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato. Nella vecchia Convenzione
invece, i 183 giorni venivano calcolati soltanto in riferimento all’anno solare.

TERMINI DI APPLICABILITÀ

Le previsioni di cui alla nuova Convenzione saranno applicabili per tutti pagamenti effettuati tra
residenti di due Stati, a partire dal 01.01.2018.

Non dimenticare:

    • Le ritenute alla fonte sono applicabili soltanto al momento dell’effettiva erogazione del reddito.
    • Le previsioni più favorevoli di cui alle Convenzioni contro le doppie imposizioni risultano essere
      applicabili soltanto in presenza del Certificato di residenza fiscale rilasciato dalle Autorità fiscali
      competenti dello Stato di residenza del beneficiario del reddito (ANAF per la Romania e l’Agenzia
      delle Entrate per l’Italia), valido per l’anno (solare) in cui si effettuano i rispettivi pagamenti.
      Al fine di rendere il quadro completo e interessante di questa tematica Fiscale qui
      riportiamo il link del governo italiano dove vengono riportate tutte le Convenzioni contro le
      doppie Imposizioni tra Italia e gli altri Stati, tra cui troverete in italiano quella con la Romania.

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