Tormentone per l’Imprenditore è la Residenza Fiscale delle società, fittizia o meno – SOCIETA’ ESTEROVESTITA O NO?

In questo articolo affronteremo la residenza all’estero di imprese, senza incorrere nella Esterovestizione e società holding estera

Costituire o trasferire un’azienda all’ estero è l’idea di molti imprenditori, correlata alla ricerca di nuovi mercati, la possibilità di sopravvivere a un fisco pressante e, creare un giusto profitto per la propria Azienda!

paradiso fiscale romania

Stabilire la propria residenza o localizzare la struttura società in un Paese estero può portare diversi vantaggi, ma tutto deve essere pianificato.

Il fatto di sfuggire ad una tassazione impossibile, scegliendo un Paese a fiscalità privilegiata, infatti, diviene un vantaggio fiscale che la società può ottenere ma se non pianificato sotto tutti i profilli fiscali che si intersecano si può rilevare uno svantaggio anzi un danno.

Se osserviamo è quello che è accaduto negli ultimi anni con tantissime imprese italiane che si sono spostate nei Paesi dell’Europa dell’Est, Romania per prima, Ungheria, Polonia, Serbia, Slovenia, …” Paradisi Fiscali ” in “ White List ” a due passi da casa se analizzati e interpretati al meglio.

In modo semplice con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società.

Che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia oppure la società estera di fatto è controllata e gestita dall’italiana (anche se non partecipata), pertanto è una filiale una branch, non una società autonoma.

Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione senza dover riportare gli stessi in Italia.

L’Autonomia è importante per diversi fattori fiscali!

Qui non considereremo asset societari o residenze fiscali dei singoli soci ma l’effettiva residenza fiscale delle SOCIETÀ.
Pertanto: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato di pertinenza “
Per definire la fattispecie di Esterovestizione societaria è necessario in primis, definire determinati concetti:

  • La residenza fiscale delle societa’
  • Sede effettiva di una societa
  • La sede effettiva di aziende estere
  • Esterovestizione societaria

La residenza fiscale delle societa’ in italia

La definizione di residenza fiscale delle società prevede che:

Una società può essere considerata residente in Italia quando la localizzazione o meno nel territorio italiano di uno dei seguenti elementi:

  • La sede legale
  • Sede amministrativa
  • La attuazione dell’oggetto sociale

Elementi alternativi tra di loro; Pertanto, al verificarsi anche di uno solo la società si considera fiscalmente residente in Italia.
In caso di sede legale estera sarà necessario accertare la effettività’ della sede legale estera, verificando la presenza in Italia della sede amministrativa.
A questo fine necessita individuare il luogo dove gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

La sede effettiva di una societa’

Cosa si intende per sede effettiva di una società?

“il luogo dove la società svolge la sua attività prevalente direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Dove la società vive ed opera, si negoziano gli affari, ove la società viene organizzata e coordinata per raggiungimento scopo sociale “

Individuazione della sede effettiva di aziende estere

Una società può essere considerata residente all’estero quando la localizzazione o meno nel territorio estero di alcuni dei seguenti elementi:

  • La sede legale
  • Sede amministrativa
  • La attuazione dell’oggetto sociale

La presenza di una sede legale non fittizia diversa per la tipologia dell’oggetto sociale è un fattore determinate, come l’organizzazione mezzo l’Atto Costitutivo della società stessa. Importantissimo la presenza del luogo ove effettivamente gli Amministratori e Direttori organizzano e pianificano l’attività aziendale col fine di raggiungere lo scopo sociale.

La fattispecie di esterovestizione societaria

Una volta definito il concetto di residenza fiscale, vediamo come lo stesso possa intrecciarsi con la fattispecie di Esterovestizione di una società.

In pratica l’Esterovestizione si realizza quando un ente societario, presenta queste due caratteristiche principali:

  • Risulta formalmente residente all’estero, con atto costitutivo e statuto societario esteri, Sede legale, rappresentante legale anche residente estero;
  • Dall’altra parte presenta definiamole delle anomalie e cioè un collegamento ombelicale con la società in territorio italiano;
  • Tali collegamenti non gli permettono un autonomo svolgimento delle attività, tranne un intervento occulto o meno sulla amministrazione e direzione e raggiungimento dello scopo sociale.

Questi criteri di collegamento divengono talmente rilevanti da spostare la residenza societaria, di fatto, dall’estero all’Italia.

Perché intenzionalmente non si è costituita una filiale ne una branch e, tutta la ricchezza prodotta dalla società estera è di fatto della società italiana.

L’Esterovestione è molto gravosa per il contribuente causando in caso di verifica con esito positivo.

  • L’addebito alla Italiana di falso in dichiarazione Iva, perché gli viene attribuito anche il bilancio iva della straniera.
  • In più le imposte italiane totali sulle ricchezze prodotti all’estero, verificato i costi deducibili o meno in base alla documentazione in possesso e alle attività svolta.

Esterovestizione paradisi fiscali

Principio di liberta’ di stabilimento

La verifica non può applicare una interpretazione che vada a limitare la libertà di stabilimento, in quanto un principio costituzionale che disciplina che l’imprenditore può decidere di collocare le proprie strutture dove meglio ritiene secondo le proprie insindacabili valutazioni.

Necessita verificare se l’operazione corrisponde ad una costruzione di puro artificio dedicato esclusivamente a lucrare benefici fiscali oppure no.

Infatti, il vantaggio fiscale è indebito, non perché l’imprenditore utilizza le opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale, ma lo è solo se è ottenuto mediante costruzioni non realmente sostenibili, fittizie.

Di fatti, non basterà al contribuente appellarsi alla Stabile Organizzazione per contestare il provvedimento preso dai giudici

CONCLUSIONI

Abbiamo affrontato determinati aspetti contestabili, da verificare e da provare a livello documentale, azione non cosi facile.

Pertanto, diviene non facile azione da parte dell’agenzia delle entrate di portare un’azienda estera a pagare imposte in Italia. Diviene molto più semplice se ci sono altri presupposti accertare la violazione e l’applicazione del Transfer Pricing (anche qui se insiste il trasferimento di beni o servizi).

Per questo motivo, la Pianificazione Fiscale in ambito Internazionale, che molti sottovalutano perché un costo di Consulenza che interpretano non necessario, è fondamentale nell’ individuare in anticipo eventuali criticità della propria struttura societaria.

Un caso emblematico ove l’esterovestizione non sussiste!

Presunta estero-vestizione di una holding estera imputata in base ai seguenti elementi.

Attività di verifica ove si inputa l’esterovestizione:

  1. gestione statica di partecipazioni;
  2. personale dipendente assente;
  3. sede legale localizzata presso una società di servizi/consulenza;
  4. inesistente gestione diretta da parte degli amministratori;

Contraddittorio alla contestazione:

  1. gestione statica di partecipazioni, INVERO normale attività delle holding definito nell’atto costitutivo.
  2. personale dipendente assente, NON NECESSARIO L’ oggetto sociale, non ne prevede la presenta l’attività è rilegata alla presenza in loco durante le Assemblee Soci Ordinarie e Straordinarie e/o C.di A. degli organi competenti.
  3. sede legale localizzata presso una società di servizi/consulenza, NORMALITA’ non esiste nessuna direttiva differente, né l’obbligo di essere proprietari di un immobile o di altro e, comunque una consuetudine mondiale.
  4. inesistente gestione diretta da parte degli amministratori, NON NECESSARIO vedi punto nr. 2.

Se tutta la attività viene pianificata in ogni suo aspetto e tutti gli organi rispettano il normale procedimento richiesto per lo svolgimento della attività della Holding Estera, mi spiace per il Fisco…ma la attività è LECITA e LEGITTIMA!

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Molto interessante la contatterò a breve!
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