Le Pianificazioni essenziali di una società estera per evitare l’ esterovestizione

Le residenze fiscali dei soggetti fisici e giuridici italiani e i loro comportamenti

Costituire una Società o trasferire un’azienda all’estero, è la pianificazione di molti imprenditori, difesa certamente dal diritto di “libero stabilimento”, ma tutto deve seguire una certa pianificazione….nel dettaglio per evitare l’ esterovestizione.

Nei prossimi interventi approfondiremo Stabile OrganizzazionePartecipazioni, esterovestizione ecc. ecc…

Internazionalizzare Delocalizzare o collocare la struttura societaria in un Paese estero può portare diversi vantaggi.

L’opportunità di fare business in modo più competitivo perché ci sono infrastrutture non molto attualizzate, un po’ lente, ma funzionanti, necessità locali di servizi, e costi generali e costo lavoro più competitivi.

Primo comunque fra tutti la possibilità di evitare la tassazione italiana, pressione fiscale divenuta inspiegabilmente/spiegabilmente oppressiva per le aziende sia storiche che per le start-up.

Potendo optare per un Paese con una flat-tax più soft, la quale permetta crescita, ricerca sviluppo, finanza per la ricerca di nuovi mercati.

Negli ultimi decenni siamo stati spettatori di un esodo aziendale “non tanto alla spicciolata” verso paesi con fiscalità più agevoli, ma non sempre questi trasferimenti e gestioni sono state pianificate e applicate in modo corretto.

Se la Pianificazione/Gestione della nuova impresa estera avviene in modo scorretto, quasi scontato contestualizzare una Esterovestizione societaria, in primis.

Definizione di esterovestione

Con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza di un soggetto giuridico (società – ditta individuale), allo scopo di avvantaggiarsi di un regime fiscale più agevolato, nello specifico caso soggetto residente fiscale e fisco in Italiano.

In pratica un soggetto giuridico estero – all’apparenza estero – ma controllato gestito direttamente e indirettamente da soggetti fiscali italiani nella fattispecie.

Ovvero anche di “vestire” una società come se fosse estera, con localizzazione estera fittizia.

Oggi l’Esterovestizione è un fenomeno di evasione fiscale Internazionale

esterovestizione trasferire denaro

Esterovestizione societaria

RESIDENZA FISCALE DELLA SOCIETÀ

SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETA’

ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA

CONTESTAZIONE DI ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA! LA DIFESA

PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA! LA DIFESA

 

LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETA’

Per riuscire a definire l’Esterovestizione societaria è necessario, considerare taluni aspetti tra cui la vera residenza fiscale della società.

Quindi per stabilire se una società può essere considerata residente in Italia occorre valutare contemporaneamente dei fattori:

Sede legale;

Sede amministrativa;

L’oggetto sociale;

Questi fattori sono da considerarsi alternativi tra di loro. Pertanto, in caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria italiana in questo caso, anche il concretizzarsi di uno solo di questi, fa si che la società sia consideratafiscalmente residente in Italia.

Possiamo dire, quindi, che se l’Atto Costitutivo o lo Statuto la Registrazione alla Camera di Commercio estera stabiliscono all’Estero la sede legale di una società, questa sarà considerata residente nel territorio dello Stato italiano se la sua amministrazione avviene in Italia.

Certo sarà necessario individuare “effettivamente” il luogo dove gli amministratori e/o manager della società estera esercitano l’attività amministrativa o manageriale in modo stabile.

Viceversa, data per scontata la sede estera e anche l’amministrazione, sarà da verificare lo svolgimento dell’oggetto sociale, come avviene il flusso di business.

 

residenza fiscale

 

LA SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETA’

Cosa dice la norma nella definizione di “sede effettiva” di una Società Estera

Definizione:

Il luogo ove la società svolge la sua attività direttiva ed amministrativa per lo svolgimento dell’oggetto sociale.

Più specificatamente il centro dei suoi interessi, dove opera globalmente coordinando il raggiungimento dei fini sociali

Per stabilire se è fiscalmente residente in Italia una società estera, necessita considerare i fondamenti di collegamento con il territorio italiano.

In questa situazione, l’onere della prova è a carico della Amministrazione finanziaria.

Saranno loro essere, a dover dimostrare che la società è fittiziamente estera.

 

Il CONTESTO DI ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA

Affrontato il contesto di residenza fiscale, cerchiamo di capire come la residenza fiscale è coinvolta nel contesto di Esterovestizione di una società.

Si concretizza l’Esterovestizione di una società quando si possono verificare questi presupposti:

  • Società formalmente residente estera, atto costitutivo e statuto societario esteri
  • Si possono annotare e verificare e sostenere che insistono determinati situazioni che collegano – linkano la società con il territorio italiano.

Queste situazioni che collegano la società estera al territorio italiano (sopra trattati) devono essere cosi rilevanti al punto tale, da far spostare la residenza societaria, di fatto, dall’estero all’Italia, da parte della Amministrazione Finanziaria.

Situazione molto gravosa per il soggetto contribuente contestato, rispetto alla contestazione della residenza fiscale effettiva in Italia, perché l’onere della prova in questa situazione diviene a suo carico e non alla Amministrazione Finanziaria

 

CONTESTAZIONE DI ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA ?! LA DIFESA

Gli elementi che l’Imprenditore deve dimostrare di aver pianificato al meglio, qui li riassumiamo:

AMMINISTRAZIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDENZA AMMINISTRATORE E MANAGER

POTERI DECISIONALI

FLUSSO E SVOLGIMENTO DEL BUSINESS

AUTORIZZAZZIONI LOCALI ESTERE

Come sopra riportato qui l’onere della difesa nel contradittorio è in capo all’imprenditore perché la società è residente estera (stesso discorso della residenza estera di una persona fisica italiana AIRE).

Al contrario nel caso di verifica della residenza effettiva l’investigazione e le prove sono a carico della Amministrazione Finanziaria, differenza non da poco…

Situazioni di fatto positive nel contradittorio:

Gli insediamenti produttivi/commerciali/consulting/import-export/e-commerce/ educational all’estero siano effettivi e la loro costituzione e stata dettata da delle strategie imprenditoriali.
Che insista un modello organizzativo, un amministratore fiscale estero che opera e ha cognizione del caso, insistano tutti i flussi e report dei rapporti che confermino il flusso aziendale di business.

Si determini una autonomia economica della estera o pianificata con un senso imprenditoriale contrattuale.

Autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività di impresa all’estero manageramministratori sia per l’organizzazione della attività complessiva, sia di poteri di di attività investimenti, gestione costi, negoziazione contratti con clienti esteri e non.

residenza italiana

 

PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA! LA DIFESA

Nelle seguenti esempi il soggetto, oggetto della contestazione in particolare, vi sono alcuni elementi utilizzabili dal contribuente per superare la presunzione relativa introdotta dalla norma nelle seguenti ipotesi:

Holding mista

società che, oltre a detenere partecipazioni di controllo, svolge prevalentemente all’estero attività industriale, commerciale o finanziaria.

In questo esempio il soggetto supera la presunzione perché effettivamente la locazione estera della società e della attività prevalente è estera, oltre alle capacita decisionali estere autonome .

Holding di gestione

società che svolge nelle attività secondarie (finanziamento, amministrazione) oltre alla direzione e alla organizzazione(management) delle partecipate. In questo esempio, la l’attività della holding è un’attività economica autonoma in frontea quella delle partecipate e tutto si svolge all’estero.

Holding pura

società che solitamente non è dotata all’estero di una struttura organizzata, si limita a detenere partecipazioni in società residenti in Italia o all’estero. La possibilità di fornire la prova in questo caso è meno agevole.

Ma vediamo sotto un esempio del contestato alla Holding Pura avente sede estera

Contestazione

  • attività consistente nella gestione statica di partecipazioni;
  • assenza di personale dipendente;
  • sede legale ubicata presso una società di servizi;
  • assenza di gestione da parte degli amministratori di diritto.

Pertanto, residente in Italia per l’Amministrazione!

 

Nella difesa il soggetto contribuente in semplicità cosi descrive la attività della sopracitata

Difesa

  • gestione delle partecipazioni, svolge esattamente l’oggetto sociale dell’atto costitutivo nel rispetto dello statuto della società holding;
  • in relazione alla mancanza di personale dipendente è tipico della holding di partecipazione, non averlo e usufruire di società di servizi per lo svolgimento delle attività necessarie, come pure nello svolgimento dell’amministrazione della società e nella pianificazione delle assemblee le decisioni per i dividendi svolte conformi alla norma.
  • sede legale presso una società di servizi, un classico nella norma anche qui non si vede cosa ci sia di strano, contrattualmente nella norma e con tutti i servizi a disposizione
  • l’amministrazione e presente in loco ed è estera e attiva, pertanto non attribuibile a gestione del territorio italiano come le decisioni.

 

Come in ogni pianificazione necessita verificare le Partecipazioni, la Stabile Organizzazione, la Residenza Fiscale, l’Amministrazione come si svolge il flusso di business, per dare il fatto dell’esistenza di una unità autonoma, non attribuibile altro che al territorio estero, in tutti i sensi.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.